IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                             N a t u r a
 
   1.  Le  Comunita'  montane  sono  Enti locali costituiti con legge
regionale, ai sensi dell'art. 28 della legge 8 giugno  1990,  n.  142
(Ordinamento   delle   autonomie   locali),   tra  Comuni  montani  e
parzialmente montani della stessa provincia, allo scopo di promuovere
la valorizzazione delle zone  montane,  l'esercizio  associato  delle
funzioni  comunali  favorendo,  ove  le  condizioni lo consentano, la
fusione dei Comuni associati.